Corte EDU, sez. II, ricorso n. 41261/17, Volodina c. Russia

La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso di una donna che lamentava l’inattività delle autorità nazionali, nonché l’inadeguatezza del sistema normativo russo nel proteggerla contro le condotte violente subite dal proprio partner. La Corte europea ha accertato la violazione dell’art. 3 CEDU (Divieto di tortura), a motivo della violenza subita dalla ricorrente e della inerzia delle autorità nazionali, e dell’art. 3, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione).

In particolare, la Corte europea ha posto l’accento sull’assenza di forme di contrasto della violenza domestica entro l’ordinamento giuridico russo. Nella sua pronuncia, la Corte europea ha dettagliato le obbligazioni positive, che gravano in capo agli Stati membri: l’obbligo di introdurre delle norme, l’obbligo di prevenire il rischio di maltrattamenti, l’obbligo di condurre indagini.