Con la presente pronuncia, la Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla legittimità dell’articolo 559 c.p. (adulterio) in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione. In questa circostanza, la Corte ha riconosciuto un maggior disvalore nell’adulterio compiuto dalla moglie rispetto a quello consumato dal marito e, conseguentemente, ha escluso «ogni carattere arbitrario e illegittimo nella diversità di trattamento» prevista dalla legge.
Nello specifico, la Corte ha ritenuto che «anche l’adulterio del marito può, in date circostanze, manifestarsi coefficiente di disgregazione della unità familiare; ma, come per la fedeltà coniugale, così per la unità familiare il legislatore ha evidentemente ritenuto di avvertire una diversa e maggiore entità della illecita condotta della moglie, rappresentandosi la più grave influenza che tale condotta può esercitare sulle più delicate strutture e sui più vitali interessi di una famiglia: in primo luogo, l’azione disgregatrice che sulla intera famiglia e sulla sua coesione morale cagiona la sminuita reputazione nell’ambito sociale; indi, il turbamento psichico, con tutte le sue conseguenze sulla educazione e sulla disciplina morale che, in ispecie nelle famiglie (e sono la maggior parte) tuttora governate da sani principi morali, il pensiero della madre fra le braccia di un estraneo determina nei giovani figli, particolarmente nell’età in cui appena si annunciano gli stimoli e le immagini della vita sessuale…».