Nella presente pronuncia la Corte costituzionale ha chiarito come condurre la fattispecie di cui all’articolo 609-sexiesc.p. (“ignoranza dell’età della persona offesa”) nei limiti posti dal regime previsto in tema di responsabilità oggettiva.
Tale articolo, aggiunto con legge n. 66 del 15 febbraio 1966, prevedeva che quando i delitti previsti negli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies sono commessi in danno di un minore di anni quattordici il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
Alla luce delle pronunce n. 364 del 1988 e n. 1085 del 1988, la Corte ha ritenuto che tale fattispecie concretizzasse un meccanismo di responsabilità senza colpa, ed ha dunque provveduto a correggerne la portata nel rispetto dei limiti posti dall’art. 27 comma 1 e comma 3 della Carta costituzionale.