Con la sentenza n. 278 del 2019 la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale delle norme che puniscono il reato di tolleranza abituale della prostituzione (art. 3, primo comma, numero 3 legge 20 febbraio 1958, n. 75) e favoreggiamento della prostituzione (art. 8 prima parte della legge 20 febbraio 1958, n. 75) nella parte in cui si applicano anche alla prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata.
Le questioni di costituzionalità erano state sollevate per il sospetto contrasto con il principio di offensività, ricavabile dagli artt. 13, 25 e 27 della Costituzione, ed il principio di precisione, desumibile dall’art. 25 Cost. (quest’ultimo solo in riferimento alla disposizione sul favoreggiamento).
Richiamandosi alla precedente pronuncia n. 141 del 2019, la Suprema Corte ha ritenuto entrambe le norme idonee a tutelare l’offensività in astratto di diritti fondamentali appartenenti a soggetti vulnerabili, nonché alle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta.