Con la presente pronuncia la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei seguenti articoli del codice penale: 1) art. 559, comma quarto (perseguibilità a querela del reato di adulterio); 2) articolo 560, commi secondo e terzo (concubinato del marito); 3) art. 561 (casi di non punibilità in ambito di adulterio); 4) art. 562, primo comma, nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato; 5) art. 562, commi secondo e terzo (pene accessorie); 6) art. 563 (estinzione del reato).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto tali norme contrastanti con la Carta costituzionale, in quanto davano luogo a discriminazioni non necessarie alla tutela dell’unità familiare protetta dall’art. 29 Cost.