Con la presente pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4 prima parte (reclutamento di persone al fine di prostituzione), e 8 (favoreggiamento della prostituzione), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione.
Nello specifico, la magistratura remittente dubitava della legittimità delle norme oggetto nella parte in cui configurano come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata.
A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che, anche qualora fosse volontariamente e consapevolmente esercitata, «[l]’offerta di prestazioni sessuali verso corrispettivo non rappresenta affatto uno strumento di tutela e di sviluppo della persona umana, ma costituisce – molto più semplicemente – una particolare forma di attività economica», la quale deve svolgersi nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei limiti posti dall’articolo 41 comma 2 della Costituzione.
Per questi motivi, le due disposizioni devono considerarsi non contrastanti con la nostra Carta costituzionale, in quanto rivolte a tutelare l’offensività in astratto di diritti fondamentali appartenenti a soggetti vulnerabili, nonché alle stesse persone che esercitano la prostituzione per scelta.