Legge 19 luglio 2019 , n. 69 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere)

Articolo 1 – Obbligo di riferire la notizia del reato

All’articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale,  dopo le parole: «nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da  1)  a6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,609-quinquies, 609-octies,  612-bis  e  612-ter  del  codice  penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies  del  codice  penale  nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo codice penale,». […]

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