Con la sentenza n. 126 del 1968 la Corte costituzionale ha radicalmente modificato l’orientamento adottato nella pronuncia n. 64 del 1961, così dichiarando l’illegittimità del primo e del secondo comma dell’articolo 559 c.p. (adulterio) in quanto concretizzanti una discriminazione non necessaria alla tutela dell’unità familiare protetta dall’art. 29 Cost.
Nello specifico, la Corte ha ritenuto che «la discriminazione, lungi dall’essere utile, è di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all’adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, pone in stato di inferiorità quest’ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, é costretta a sopportare l’infedeltà e l’ingiuria, e non ha alcuna tutela in sede penale».