La Corte di cassazione, sezione sesta penale, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 35667, ha rigettato il ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il delitto di maltrattamenti in famiglia aggravati dallo stato di gravidanza della vittima.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, precisando che la testimonianza della vittima, diversamente da quella del coimputato, non necessita di riscontri esterni ai sensi dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., purché sorretta da motivazione logica e coerente.
I comportamenti apparentemente contraddittori della donna, quali il ritardo nella denuncia, i tentativi di riavvicinamento e l’invio di messaggi affettuosi, sono stati ricondotti al modello del c.d. “ciclo della violenza” nelle relazioni intime, qualificato come massima di esperienza fondata su acquisizioni giurisprudenziali e fonti sovranazionali.
La Corte ha inoltre ribadito che la violenza rilevante ai fini dell’art. 572 c.p. comprende anche le condotte di natura psicologica ed economica, idonee a comprimere la libertà e l’autodeterminazione della vittima, e ha ritenuto correttamente riconosciuta l’aggravante della gravidanza, essendo emerse condotte maltrattanti anche durante tale periodo.