Il ricorso del soggetto, occupato in farmacia con ruolo direttivo, avverso la decisione della Corte di Appello di Cagliari, che, tra l’altro, lo riconosce colpevole di cadenzate offese, vessazioni e punizioni nei confronti di due dipendenti – la farmacista e la magazziniera – e riconducibili all’art. 572 c.p. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), porta la Corte di Cassazione a pronunciarsi sul punto con la sentenza n. 23104 del 2021. La Suprema Corte accerta la possibilità di applicare la disposizione menzionata in contesto lavorativo. La controversia è risolta in questo modo, perché, tra l’altro, «la presenza di uno o più indici indicativi di uno stretto legame tra i soggetti ossia un rapporto continuativo di “prossimità permanente”» rende para-familiare – carattere indispensabile, perché possa integrarsi il reato del caso con riferimento a persone non impegnate da vincoli familiari – la relazione professionale.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Silvia Migliorati.