Trib. di Palmi, 10/12/2021

Il Tribunale di Palmi, con la pronuncia deliberata nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021, dispone la separazione dei coniugi, ritenendo che l’addebito di quest’ultima sia da attribuire al marito. A giocare un ruolo determinante nel giudizio sulla addebitabilità della separazione sono le ripetute violenze, di natura fisica, sessuale, psicologica ed economica, che la donna ha sofferto nel corso degli anni e a cui la decisione dedica ampio spazio al livello probatorio. 

Un altro aspetto interessante da sottolineare è che, in favore della madre è stato disposto un affido “superesclusivo” dei figli minori, i quali avevano più volte assistito alle condotte violente. Ciò nella convinzione che la gravità degli atti violenti impongono, come chiarisce la decisione, “di ritenere prevalente il diritto alla incolumità fisica e psichica della vittima e della prole rispetto al diritto alla bigenitorialità in capo al genitore maltrattante”. Il tribunale precisa che il padre, pur non risultando più affidatario dei figli, potrà avere con questi dei colloqui in modalità protette (e cioè alla presenza e sotto il costante monitoraggio degli operatori del Consultorio familiare). 

Ad orientare tale soluzione è proprio l’interpretazione dell’art. 31 della Convenzione di Istanbul, che richiede agli Stati contraenti di tenere in adeguata considerazione le violenze subite dalla donna, che sia anche madre in presenza dei propri figli, nell’ambito del giudizio relativo all’affidamento dei figli, in ragione delle conseguenze pregiudizievoli che gli episodi di violenza assistita riverberano ai danni dei minori coinvolti. In aggiunta, si segnala che sul tema vengo riprese le importanti considerazioni svolte dal Parlamento europeo nella risoluzione del 6 ottobre 2021 “sull’impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))”.

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