Nella sentenza che viene allegata, il Tribunale di Milano in composizione collegiale, sez. IX, delibera la separazione dei coniugi, addebitando la stessa al marito, il quale aveva commesso atti di violenza domenica nei confronti dell’allora moglie.
In questa pronuncia, il Tribunale richiama un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. 3925/18).
Quanto ai figli della coppia, l’autorità giudiziaria dispone l’affidamento alla madre, la quale esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva con riguardo alle scelte di maggiore interesse del minore.