Tribunale Perugia, sez. I, 07/08/2020

Con la pronuncia in esame il Tribunale di Perugia ha ritenuto che il requisito della convivenza non fosse necessario al fine di applicare l’ordine di protezione contro gli abusi familiari ex art. 342-bis c.c. Il giudice di primo grado, adito per decidere sulla separazione dei coniugi, si trova a dover esaminare la richiesta di revoca dell’ordine di protezione effettuata dal marito, il quale non viveva più con la moglie e le figlie.
In particolare, nella pronuncia in esame si legge che «il requisito della convivenza non è necessario per l’emissione di tali provvedimenti in quanto il Legislatore, introducendo tali misure, ha inteso tutelare i familiari da condotte pregiudizievoli che potrebbero essere perpetrate anche al di fuori della casa familiare, tanto che il contenuto del provvedimento può andare al di là del semplice allontanamento dalla casa coniugale, giungendo al divieto di frequentare altri luoghi in cui sia possibile incontrare le vittime».