Nel caso di specie viene in rilievo il reato di stalking (art. 612-bis c.p.) compiuto dall’imputato nei confronti di una ragazza, dopo l’interruzione da parte della stessa della loro relazione.
Nello specifico, il Tribunale di Milano aveva condannato il soggetto per aver commesso il reato di atti persecutori, estrinsecato in molteplici minacce e insulti, emersi anche nei numerosissimi messaggi inviati dall’imputato alla vittima, nonché in appostamenti sotto casa. Tali condotte avevano portato la donna modificare le sue abitudini di vita e sono state tali da cagionarle un grave e perdurante stato di ansia e preoccupazione per la propria incolumità.
Il Tribunale di Milano evidenzia che nei casi di cyberstalking “non si sia in presenza di nuovi reati, ma di differenti modalità di estrinsecazione degli stessi” e sottolinea che “tali strumenti telematici consentano di superare i limiti spaziali dei crimini convenzionali”.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Martina Galuppo.