Con provvedimento giudiziario, il Tribunale dispone l’affidamento condiviso, su concorde richiesta, ai genitori del minore, definendo inoltre che le frequentazioni del padre avvenissero con frequenza infrasettimanale.
Tuttavia, il ricorrente lamentava il fatto di essere stato in grado di incontrare il figlio soltanto in ambiente protetto, conseguenza dell’atteggiamento ostativo della madre, la quale aveva autonomamente deciso di limitare gli incontri padre-minore.
In tale sentenza viene affermato come il giudice di merito, prescindendo dalla validità o invalidità teorica della sindrome da Alienazione Parentale (Pas), sia tenuto ad accertare in concreto la sussistenza di dette condotte alienanti, attraverso i mezzi di prova quali l’ascolto del minore, presunzioni, tenendo conto la rilevanza della capacità di un genitore di preservare la continuità della relazione del figlio con l’altro genitore.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Alice Marsichina.