Trib. Palmi, 2022

La sentenza del Tribunale di Palmi, relativa ad una separazione tra coniugi, afferma come nella decisione relativa all’affido dei figli rivesta un’importanza fondamentale l’allegazione di dinamiche violente nella coppia. In tali casi la protezione della donna e la tutela dell’interesse superiore del bambino devono dirigere le scelte in materia di affido e diritto di visita, assumendo un ruolo determinante.

Ciò in applicazione dell’art. 31 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica che, come il Parlamento europeo in una recente risoluzione[1], ha evidenziato, trova attuazione anche arrivando a misure come la revoca dal diritto di visita e di affidamento quando queste rappresentino l’unico strumento idoneo a prevenire ulteriori violenze o ad evitare forme di vittimizzazione secondaria. Nel caso di specie la donna si era sottratta all’intervento da parte dei servizi sociali che le richiedevano un confronto costante con il compagno maltrattante. Il Tribunale rileva come il rifiuto della donna non vada interpretato alla stregua di una volontà non collaborativa da parte della stessa, ma sia pienamente legittimo in quanto esercizio del diritto di una donna, vittima di violenza familiare, a non avere più contatti con il partner maltrattante. Non può richiedersi infatti, come sancito dall’art. 48 della Convenzione di Istanbul, di intraprendere un percorso di mediazione familiare in presenza di episodi di violenza domestica; ciò condurrebbe, con un elevato grado di probabilità, a forme di vittimizzazione secondaria ed è quindi preferibile che i figli mantengano un rapporto autonomo col padre in modo da evitare che si reinstaurino relazioni familiari condizionate dalla violenza.

La sentenza è significativa in quanto si discosta dai provvedimenti “stereotipati”[2] purtroppo ricorrenti nell’ambito dei procedimenti giudiziari e che conducono sovente a forme di vittimizzazione secondaria, come evidenziato anche dalla Commissione parlamentare sul femminicidio che ha recentemente pubblicato una relazione[3] su questo tema.


[1] Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull’impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI))

[2] Come tali si intendono i provvedimenti standard come l’affido condiviso che vengono emanati in automatico senza tenere in considerazione la variabile “violenza”.

[3] Commissione parlamentare d’inchiesta del Senato sul femminicidio e ogni altra forma di violenza, Doc. XXII-bis n. 10, Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, approvata il 20/04/2022

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