Trib. Milano, sez. IX, 29/01/2020

Con la decisione qui allegata il Tribunale di Milano ha accertato la sussistenza di gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio tali da fondare, sia la pronuncia di separazione personale sia la dichiarazione del suo addebito all’autore delle condotte realizzate. 

In particolare, le reiterate violenze fisiche e morali venivano inflitte da parte di un coniuge all’altro, che si sono tradotte nell’aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l’incolumità e l’integrità fisica, morale e sociale dell’altro coniuge, e hanno oltrepassato quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner.

Un profilo di rilievo concerne l’accertamento delle suddette condotte. Sul punto il giudice del merito precisa di non dover procedere alla comparazione, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest’ultimo e, pertanto, si sottraggono anche alla comparazione con tale condotta.

Documenti