T.A.R. Lombardia (Brescia), sez. II, 08/05/2013, n. 444

Con la presente Sentenza il TAR sottolinea come la situazione di urgenza, al cui ricorrere non è necessario l’avviso di avvio del procedimento, possa considerarsi normale vista la natura degli interessi coinvolti e il rischio che il rispetto delle garanzie procedimentali possa prolungare lo stato di sofferenza della vittima degli atti persecutori.

Affrontando poi il tema della prova dei fatti afferma la sufficienza della sussistenza e dell’insostenibilità della situazione descritta dalla vittima.

Il TAR evidenzia, infine, come nella fattispecie di cui all’art 8 DL 11/2009 siano ricompresi sia azioni direttamente rivolte contro la vittima, sia atti che si riflettano indirettamente su questa provocandole uno stato di ansia grave e perdurante.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Alice Paina.