Consiglio di Stato, sez. III, 24/04/2020, n. 2620

Il Consiglio di Stato chiarisce che le modalità di approfondimento, che precedono l’emanazione dell’ammonimento, ai sensi dell’art, 8 comma 2 del D.L. n. 11 del 2009, sono riservate alla discrezionalità̀ di cui gode il Questore, al quale è rimessa non solo la scelta di emettere o meno la misura, ma anche di stabilire la tempistica della sua iniziativa e le modalità della previa indagine istruttoria.

Stabilisce altresì la natura strettamente cautelare e preventiva del provvedimento. Questo risulta essere caratterizzato da  da «esigenze di celerità», tale per cui il limite massimo di compressione dei diritti di difesa si ha nella sola ipotesi in cui vengano immotivatamente negate tutte le possibilità (scritte e orali) di interlocuzione con l’autorità competente; la comunicazione di avvio del procedimento e l’invito all’interessato a presentare memorie o scritti difensivi sono da considerarsi garanzie sufficienti al fine dell’emanazione dell’ammonimento.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Arianna Giovannelli.