Con la sentenza n. 5352 del 28 settembre 2023, depositata il 6 febbraio 2024, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto un contrasto giurisprudenziale in merito alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) viziata nella parte relativa alla sospensione condizionale della pena. Questo il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte: «la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all’art. 165, quinto comma, cod. pen., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena». La pronuncia, che presenta molteplici spunti di interesse, rileva soprattutto perchè la Corte di legittimità si è pronunciata sull’art. 165, quinto comma, c.p., vale a dire sulla previsione che, per i classici reati motivati dal genere (es. maltrattamenti, violenza sessuale e stalking), subordina sempre la sospensione condizionale della pena alla partecipazione del condannato, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero.