Cass. pen., sez. VI, n. 13562 del 2020

«[L]’attenuante della provocazione [ex art. 62, comma 1, n. 2 c.p.] postula il fatto ingiusto altrui, lo stato d’ira e un nesso di causalità psicologica tra fatto e reazione, che deve essere peraltro escluso ove ricorra una relazione di mera occasionalità, quale attestata dalla sproporzione tra fatto provocante e reazione provocata». Così la Corte di Cassazione ha escluso l’applicabilità della circostanza attenuante prevista ai sensi dell’art. 62, comma 1, n. 2, c.p. dal momento che questa era riferibile solo all’ultimo dei numerosi episodi di condotta violenta, e pertanto la suddetta circostanza deve ritenersi incompatibile con un reato a condotta reiterata, quale quello ex art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia).