Il reato di cui all’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) «assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quello delle lesioni personali volontarie, attesa la diversa obiettività giuridica dei reati». In particolare, il caso riguardava la condotta di percosse abituali che l’imputato poneva in essere nei confronti della moglie ogni volta che era in stato di ebbrezza. Con il primo motivo di ricorso l’imputato chiedeva la riqualificazione giuridica del fatto con riferimento alla sola fattispecie di cui all’art. 581 c.p. (lesioni personali), atteso che in relazione a quest’ultima fattispecie era intervenuta la remissione della querela da parte della moglie.
La Suprema Corte non accoglie il motivo di ricorso menzionato e conferma la sentenza di condanna impugnata dall’imputato.