Cass. pen., sez. VI, 18/09/2020, n. 29542

«Nel reato di maltrattamenti una adeguata collocazione della punteggiatura cronologica degli atti del soggetto imputato è necessaria, quando le condotte a lui attribuite coprono un non breve arco temporale (nella fattispecie 4 anni), per valutare l’unitarietà delle stesse e la natura (che deve essere unitaria) del tipo di dolo che le regge così da escludere che si sia trattato non di atti sporadici e di manifestazioni di un atteggiamento di contingente aggressività ma di persistenti azioni vessatorie, come tali idonee a ledere la personalità della vittima». In questo caso, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dall’imputato, il quale chiedeva l’annullamento della sentenza di appello per vizio di motivazione derivante dalla mancata disamina dell’elemento materiale del reato con riferimento a tutti i familiari coinvolti dalle condotte di maltrattamento.