Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione, con riferimento al caso di specie nel quale il nucleo familiare risultava disgregato da anni per comune volontà dei soggetti coinvolti, afferma che, affinché possa dirsi integrato il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all’art. 572 c.p., non è sufficiente il mero vincolo di sangue, bensì è necessario che sussista un imprescindibile vincolo affettivo e produttivo di doveri di solidarietà e di assistenza.
Il presupposto dell’affectio familiarias deve identificarsi con la volontà comune – nel caso di specie assente – di conservare un rapporto basato sulla solidarietà reciproca, in quanto è nel contesto di tale unione familiare che la reiterazione di condotte violente e vessatorie assume una gravità maggiore, tale da giustificare una maggiore tutela delle persone offese, arrecando un’offesa all’aspettativa di reciproco sostegno che ciascun familiare ripone sugli altri.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Alice Mengoni.