Cass. pen., sez. VI, 03/11/2020, n. 37077

La Corte di Cassazione nega che gli atti persecutori debbano essere assorbiti nella fattispecie di cui all’art. 572 c.p., rubricato “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, ritenendo che il reato ex art. 572 c.p. assorbe il primo solo se tra agente e persona offesa permanga una relazione connotata da vincoli solidaristici.

Nel caso in esame non si prospettavano vincoli affettivi o di assistenza, fondati su una aspettativa di solidarietà, e la convivenza, “seppur da breve”, risultava cessata.

La pronuncia conferma quella che è la ratio del decreto-legge 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, che introduce il reato di stalking. L’intento, quindi, è quello di configurare una risposta sanzionatoria appropriata a fronte di un grave comportamento atto a minacciare la salute psicofisica della persona offesa.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Arianna Giovannelli.