Il caso oggetto della pronuncia in esame riguarda il reato di stalking, previsto all’art. 612-bis c.p. Nel caso di specie, l’imputato con minacce, ingiurie, offese e atti di tipo persecutorio altera le abitudini quotidiane del nuovo compagno della donna, oltre che quelle di quest’ultima.
Ciò che rileva, in questo caso, è la conseguenza emotiva della condotta alla quale la vittima sente di essere costretta. Inoltre, l’aspetto sicuramente innovativo risulta essere il fatto che la Corte evidenzia come in tema di persecuzione, ai fini del cambiamento delle abitudini di vita, rilevi non tanto la valutazione quantitativa delle variazioni sullo stile di vita della vittima, quanto più le conseguenze emotive di quella che è una vera e propria costrizione al cambiamento di quelle abitudini.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Catherine Caruso.