Cass. pen., Sez. V, 21/06/2016, n. 44986

Con la presente pronuncia, la Suprema Corte ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha accertato la responsabilità dell’imputato a titolo di omicidio colposo, aggravato dalla previsione dell’evento, con riferimento alla morte di una donna per soffocamento, verificatasi nel corso di un rapporto sessuale che prevedeva la consensuale adozione di tecniche di bondage.

Nello specifico, la Cassazione ha statuito che «Ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l’elemento psicologico consiste nell’aver voluto (anche solo a livello di tentativo) l’evento minore (percosse o lesioni) e non anche l’evento più grave (morte), che costituisce solo la conseguenza diretta della condotta dell’agente. Questa Corte ha anche precisato – innovando rispetto a precedente giurisprudenza – che l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 c.p., assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto “de quo” è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da un’azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Cass., n. 791 del 18/10/2012)».

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