La Corte di Cassazione afferma che per la configurabilità del reato di maltrattamenti nei confronti della prole – e la conseguente configurabilità della violenza assistita – è necessario che sussistano due elementi.
Il primo elemento consiste nella ripetizione nel tempo di condotte violente, mentre il secondo elemento consiste nella percezione ricorrente da parte del minore del clima di oppressione. È necessario che tale percezione sia foriera di esiti negativi nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata e che tali esisti siano oggettivamente verificabili.
Differente, ad avviso della Corte, sarebbe l’ipotesi in cui il minore sia stato solamente presente durante la commissione di una delle condotte delineate, essendo applicabile in tal caso la circostanza aggravante ex art. 61, n. 11 quinquies, c.p.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Alice Marsichina.