Con la presente pronuncia la Corte di Cassazione ritorna sul tema degli atti persecutori ex art. 612 bis c.p., soffermandosi sui provvedimenti di ammonimento del Questore ex art 8 D.L. 11/2009. L’imputata deduce l’erronea applicazione della legge penale ex art 606 c.p.p. comma 1, lett. b), in relazione al D.L. 11/2009, art. 8, comma 4. e in subordine l’incostituzionalità dell’art. 8 comma 2, D.L. n. 11 del 2009 per contrasto con gli artt. 3, 13 e 117 Cost.
Nel valutare manifestamente infondato il motivo per cui viene proposto ricorso, la Corte sottolinea come il potere di ammonimento da parte del Questore o l’invito orale al soggetto a tenere una condotta conforme a legge non è una norma incriminatrice, ma disciplina il procedimento di competenza del questore, destinatario dell’art 8 co. 4 DL 11/2009, e la condotta oggetto di intimazione ha un contenuto certo che trova il suo presupposto nella segnalazione dei fatti riconducibili all’art. 612-bis c.p; pertanto non vi è un contrasto con il principio di tassatività della norma penale.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Silvia Andrico.