Cass. pen., sez. V, 13/01/2023, n. 15734

La Cassazione rigetta il ricorso del ricorrente che sindacava l’integrabilità del reato di stalking sulla base di condotte lesive nei confronti della ex coniuge. Il ricorrente inoltre lamentava l’inconsistenza delle prove raccolte circa lo stato d’ansia ingenerato nella vittima e il nesso di correlazione tra questo e le condotte da lui poste in essere. La Cassazione risponde sostenendo che le lesioni sono perfettamente in grado di integrare situazioni di “minaccia o molestia” ex art. 612-bis c.p. in quanto idonee a generare un perdurante stato di ansia nella vittima, il timore per la sua o altrui incolumità e la necessità di dover mutare le proprie abitudini. Per quanto riguarda gli elementi di prova, la Cassazione ritiene che non basti ipotizzare che la vicenda possa essersi svolta diversamente in rerum natura, ma occorre che lo scenario alternativo sia supportato dagli elementi probatori raccolti durante il giudizio di merito, cosa che nel caso specifico non si verifica.  

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Caterina Martucci.