Cass. pen., sez. V, 08/07/2022, n. 26456

La persona offesa dal reato presenta ricorso in Cassazione avverso la sentenza di assoluzione della Corte d’appello di Milano per il reato di atti persecutori ex art 612-bis c.p.  L’imputato, dopo aver già scontato una pena di anni 4 per il medesimo delitto, per cui la donna aveva tentato il suicidio,  aveva ricominciato a porre in essere atti persecutori, consistiti nel mettere un “ like” ad una foto su facebook e nell’inviare messaggi che la riguardavano all’amica, generandole un forte stato d’ansia. La Corte di Cassazione non concorda col giudice di merito sulla non sussistenza della reiterazione della condotta, poiché nella fattispecie in esame rilevano anche le condotte “indirette” tenute nei confronti dell’amica, con la consapevolezza di produrre un perdurante stato di ansia o di timore. La Corte Suprema accoglie il ricorso della parte civile e annulla la sentenza impugnata.  

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Ylenia Reppucci.

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