Cass. pen., sez. V, 03/11/2020, n. 34512

Con la presente pronuncia la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa il 26/09/2019 dalla Corte di Appello di Milano, nella quale l’imputato è stato assolto dal reato di stalking ex art. 612 bis c.p. Viene evidenziato che degli atti di cd. pirateria informatica e dei numerosi messaggi che sarebbero stati inviati dall’imputato non vi è alcun riscontro.

Soltanto la condotta di pubblicazione di post canzonatori su una pagina Facebook è stata ritenuta provata, ma tale condotta – trattandosi di post indirizzati pubblicamente a tutti gli utenti, non nominativi e non rientrando nella forma di messaggi privati – è stata assimilata ad un legittimo esercizio di un diritto di critica, “sia pure con modalità aspre” nei confronti della parte civile donna.

La Suprema Corte conclude che, mancando il requisito dell’invasività connesso all’invio di messaggi privati, la pubblicazione di post irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque non integri la fattispecie di reato ex art. 612 bis c.p.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Giulia Longo.

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