«La disposizione dell’art. 408 c.p.p., comma 3-bis, che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., perché l’espressione violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario».
Sul tema si v. M. D’Amico, Una parità ambigua Costituzione e diritti delle donne, Raffaello Cortina Editore, 2020, p. 235.