Cass. pen., sez. III, 29/11/2019, n. 8788

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’atto sessuale, idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 609-bis c.p. (violenza sessuale), possa configurarsi anche qualora questo non venga compiuto al fine di soddisfare il proprio piacere erotico. Infatti, in tale ipotesi è «necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l’agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo (in specie si trattava di palpeggiamento dei glutei e toccamento del seno della persona offesa posti in essere al fine di intimorire ed umiliare la stessa)(Sez. 3, n. 21336 del 15/04/2010, M., Rv. 247282; cfr. altresì ad es. Sez. 3, n. 4913 del 22/10/2014, dep. 2015, P., Rv. 262470)».