Cass. pen., sez. III, 29/09/2020, n. 31737

La sentenza in esame riguarda un soggetto condannato ad una pena sospesa di 10 mesi di reclusione, in applicazione dell’art. 609-bis c.p. (violenza sessuale), per aver palpeggiato il gluteo di una minore contro la sua volontà.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto dal ricorrente, si sofferma sui vari motivi dedotti. In particolare, ribadisce l’orientamento secondo il quale, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 609-bis c.p., “non sia necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente […] la sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito”.

A detta della Corte di Cassazione, “l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente”. Per quanto concerne l’elemento oggettivo, invece, rileva che “la parte del corpo attinta dal palpamento sia certamente erogena” e che “la dinamica descritta nella sentenza impugnata restituisca l’evidenza di una chiara intrusione nella sfera sessuale di una ragazzina sconosciuta”.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Martina Galuppo.