Cass. pen., sez. III, 23/09/2020, n. 35700

La Corte d’Appello di Ancora confermava la condanna per l’imputato per i reati ascrivibili agli artt. 572 c.p. (aggravato ex art. 61 n. 11-quinquies c.p.) per maltrattamenti di natura sia fisica sia morale, realizzati nei confronti della moglie. Inoltre, veniva condannato ai sensi degli artt. 81 c.p. e 609-bis c.p., perché costringeva la stessa persona offesa a rapporti sessuali contro la sua volontà.

L’imputato ricorreva per Cassazione in merito agli artt. 572  e 609-bis c.p. Il ricorrente ritiene che la Corte d’Appello abbia errato nella sussunzione dei fatti nella fattispecie astratta poiché la condotta della violenza sessuale doveva ritenersi assorbita dal reato dei maltrattamenti.

Il secondo motivo (cioè quello della coincidenza delle azioni violente dell’uomo esclusivamente nell’artt. 572 c.p.) risulta manifestamente infondato perché la difesa propone una tesi del tutto errata. La Corte spiega che il delitto di maltrattamenti è assorbito da quello di violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale. Non è questo il caso. Quindi il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Catherine Caruso.