Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all’articolo 609-octies c.p. (violenza di gruppo) anche nel caso in cui non tutti i componenti del gruppo abbiano compiuto atti di violenza sessuale. Ciò in quanto può considerarsi «sufficiente la loro presenza nel luogo e nel momento in cui detti atti vengono compiuti, anche da uno solo dei compartecipanti, atteso che la determinazione di quest’ultimo viene rafforzata dalla consapevolezza della presenza del gruppo. (Sez.3, n.6464 del 05/04/2000, Rv.216978; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca ed altro, Rv. 227495; Sez 3., n.11560 del 11/03/2010, Rv.246448)».
Autorità:
Corte di Cassazione, sez. III pen.
Data di emanazione:
21 Lug 2020
Numero:
29096/2020
Territorio:
Nazionale
Categoria:
Penale - violenza sessuale