Cass. pen., sez. III, 19/01/2016, n. 18937

La Corte di Cassazione ha statuito che integra la fattispecie di maltrattamenti in famiglia anche la condotta attraverso la quale il marito priva la moglie di disponibilità economiche. Nel caso di specie il marito aveva revocato alla moglie la procura sul conto corrente e l’uso del bancomat, consentendole solamente di utilizzare una carta per fare la spesa.

La pronuncia in questione è meritevole di attenzione anche sotto il profilo della violenza sessuale ex art. 609-bis c.p. (violenza sessuale). In particolare, sul punto si legge che «non sussiste alcun diritto del coniuge al compimento di atti sessuali come sfogo dell’istinto sessuale anche contro la volontà dell’altro coniuge; con la conseguenza che i rapporti sessuali posti in essere con violenza e minaccia configurano pienamente il reato di violenza sessuale».