Cass. pen., sez. III, 15/02/2017, n. 36020

Con la presente pronuncia la Suprema Corte ha ribadito che il riconoscimento in sede d’appello della sussistenza di attenuanti ha effetti diretti sulla quantificazione del risarcimento del danno «comportando l’obbligo per il giudice di procedere, pur in assenza di uno specifico motivo di appello, alla rideterminazione della somma liquidata (Sez. 3, n. 40552 del 26/06/2014, Rv. 260661)».