Con la presente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto che la circostanza attenuante prevista per il reato di violenza di gruppo (art. 609-octies, comma 4, c.p.) venga integrata «quando l’apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell’economia generale della condotta criminosa, sicchè non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la “minima” efficienza causale dell’attività compiuta”, Sez. 3, n. 38616 del 10/04/2017, P., Rv. 270993; conf. Sez. 3, n. 31842 del 02/04/2014, M.,Rv.259939)».
Nel caso di specie, il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato previsto dall’art. 609-octies, senza il riconoscimento di alcun tipo di attenuante, stante che questi aveva preso parte al compimento di attività prodromiche alla realizzazione della violenza sessuale.