Con la presente pronuncia la Cassazione ha affermato che il consenso della vittima di violenza sessuale non può essere presunto in nessun caso dai suoi comportamenti successivi alla violenza stessa.
In particolare, la Cassazione conferma l’orientamento della Corte d’Appello di Milano, il quale si trovava in contrasto con quanto espresso in primo grado dal Tribunale di Lodi. Il giudice di secondo grado sosteneva che il fatto che la vittima si fosse fatta riaccompagnare a casa dall’imputato dopo la consumazione del reato non vada in alcun modo a incidere sull’attendibilità della testimonianza della stessa.
Inoltre, il Giudice di legittimità ha confermato che la reazione della vittima fosse compatibile con la violenza subita. Ciò veniva dedotto sulla base dell’esito della visita ginecologica e delle testimonianze dei soggetti con cui la vittima si era confidata.
La descrizione è stata redatta dalla studentessa Silvia Andrico.