Cass. pen., sez. III, 09/11/2016, n. 30644

L’imputato ricorre in Cassazione avverso la propria condanna per il reato di violenza sessuale, ex art. 609-bis c.p., ai danni della moglie.

Il reato viene ritenuto procedibile d’ufficio perché connesso al reato di atti persecutori, ex art. 612-bis c.p., a sua volta perseguibile d’ufficio in quanto i fatti sarebbero stati commessi successivamente all’ammonimento del Questore.

L’imputato ritiene viziato l’ammonimento in quanto impartito dalla Polizia Giudiziaria delegata dal Questore e non direttamente da quest’ultimo: ciò impedirebbe la procedibilità d’ufficio dei reati a lui addebitati.

Con la presente pronuncia la Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo privo di vizi l’ammonimento del Questore. La Corte dichiara perseguibile d’ufficio il reato di atti persecutori per i fatti commessi successivamente all’ammonimento, nonché il reato di violenza sessuale, in quanto connesso al reato di stalking.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Costanza Dal Cin.