Cass. pen., sez. III, 04/10/2019, n. 3158

Con la seguente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione penale sez. III ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la Sentenza del 14/09/2018 della Corte di Appello di Trento, con la quale l’imputato è stato condannato perché “costringeva la sua compagna a subire atti sessuali contro la sua volontà” e perché le cagionava volontariamente con particolare crudeltà lesioni gravissime al corpo, provocandole danni permanenti ed irreversibili per futili motivi.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento della predetta sentenza presentando diversi motivi di doglianza, tra i quali l’abitudinarietà delle pratiche sessuali non convenzionali e l’assenza di consapevolezza del dissenso della donna. La Corte di Cassazione ricorda che “il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità”.

Sebbene in un primo momento la donna abbia espresso il suo consenso al rapporto non convenzionale, infatti, nel corso della serata le suppliche e le profonde lesioni provocatele (accertate dal referto medico) non lasciavano spazio a qualsivoglia dubbio.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Giulia Longo.