Cass. pen., sez. III, 02/07/2020, n. 25266

Con la presente sentenza la Cassazione ha confermato che la fattispecie criminosa di cui all’articolo 609-bis c.p. (violenza sessuale) deve ritenersi integrata anche in assenza di un contatto fisico con la vittima, ritenendo sufficiente la mera corrispondenza telefonica (via whatsapp). Nel caso di specie, quest’ultima condotta si concretizzava in una minaccia rivolta ad estorcere contenuti idonei a compromettere la libera autodeterminazione sessuale della persona offesa.