Cass. pen., sez. I, 19/01/2021, n. 19737

Viene proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania che confermava la condanna dei due imputati per il reato di cui all’art. 601, comma 1 c.p., aggravato dalla circostanza di cui all’art. 602-ter, co. 1, lett. b) e c) c.p.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto si ritiene integrato il delitto di tratta di persone aggravato dall’aver agito al fine di sfruttare la prostituzione delle vittime ed esponendole a un grave pericolo per la vita e l’integrità fisica, senza possibilità di escludere la responsabilità facendo leva sulla non coartazione della volontà della vittima.

A tale risultato giunge la Corte di Cassazione dopo aver chiarito che la vittima versava indubbiamente in una situazione di necessità, intesa come “qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all’abuso di cui è vittima”. Tale situazione, infatti, non è da assimilare all’art. 54 c.p. (stato di necessità) bensì alla nozione di “stato di bisogno” si cui all’art. 644, co. 5, n. 3 c.p., coincidente con la posizione di vulnerabilità di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e al d.lgs. n. 24/2014.

La descrizione è stata redatta dalla studentessa Cecilia Pasini.