Con la presente pronuncia la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «l’omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 comma 1 n. 5.1 non assorbe, per difetto di una relazione di specialità tra fattispecie, il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p.».
La Corte, nel valutare l’interferenza tra dette fattispecie, ha ritenuto che l’aggravamento di pena previsto per l’omicidio dipenda esclusivamente da un elemento di natura soggettiva (l’essere autore del delitto di stalking) e che, pertanto, esse non si trovano in rapporto di specialità, perché la commissione degli atti persecutori, reato di natura abituale e a forma vincolata, non involge in alcun modo la commissione del fatto di omicidio, reato di natura istantanea e causalmente orientato. (Giurisprudenza contraria: Cass., sez. III, 6 novembre 2020, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta).