Cass. pen., sez. fer., 17/08/2016, n. 39541

Con la presente sentenza la Suprema Corte, sul presupposto che gli ovociti non siano qualificabili come “cosa mobile”, ha sancito che il loro prelievo coatto non rientra nell’alveo dei diritti contro il patrimonio. Mentre tale condotta dà origine ad un reato contro la persona che, nel caso di specie, è stato inquadrato come violenza privata ex art 610 c.p.

In particolare, nel caso di specie all’imputato non veniva contestata la condotta di impossessamento degli ovociti per fini di profitto, ma l’azione di separazione degli ovociti dal corpo della donna; motivo per cui la condotta non poteva che essere qualificata diversamente. Per un orientamento contrario si veda: Cass. pen., Sez. II, 30/12/2020, n. 37818.