Cass. civ., Sez. III, 10/02/2020, n. 7760

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha accolto l’impugnazione contro la decisione di appello che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dai figli minori di una donna uccisa dal marito con un coltello a serramanico che avrebbe potuto essere oggetto di sequestro se il pubblico ministero –  a seguito delle precedenti e numerose denunce sporte dalla vittima – non avesse colposamente omesso di disporre una perquisizione dell’imputato.
Nello specifico, la Corte ha ribadito che «In tema di responsabilità civile, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio contro fattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana)».