Un ulteriore passo nella tutela delle vittime di tratta. La Corte Europea dei Diritti Umani si è espressa sulla cd. “non punishment clause” in relazione agli obblighi positivi imposti dall’art. 4 Cedu. Note a margine Corte Edu, V.C.L. e A.N. c. Regno Unito

Il lavoro esamina il contenuto della sentenza della Corte EDU V.C.L. e A.N. c. Regno Unito del 16 febbraio 2021, in relazione all’incriminazione delle (potenziali) vittime di tratta, per i reati commessi in conseguenza del loro sfruttamento. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che in determinate circostanze si possa avere un contrasto con il dovere dello Stato, ex art. 4 CEDU, di adottare le misure necessarie volte alla protezione delle vittime, quando si persegua penalmente qualcuno, pur in presenza di motivi fondanti il riconoscimento dello status di vittima di tratta. È stata inoltre riscontrata una violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione, in quanto si è ritenuto il procedimento non equo nel suo complesso.

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