Nella pronuncia in esame il TAR Lombardia rigetta un ricorso per annullamento avverso l’ammonimento ex art. 8 (L. n. 38 del 2009). Il Giudice amministrativo ritiene che «la norma in esame si caratterizz[i] per la finalità di scoraggiare, normalmente nel contesto delle relazioni affettive e sentimentali, contegni violenti o comunque disdicevoli i quali – se non integrano (ancora) un reato contro la persona o il patrimonio – potrebbero degenerare e preludere ad illeciti penali produttivi di lesioni ben più gravi di valori giuridicamente tutelati».
Il TAR prosegue ritenendo che «ai fini dell’emissione della suddetta misura, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dall’art. 612-bis del codice penale, potendo il provvedimento monitorio trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, eventi che ledono la riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, l’integrità della persona» (in senso conforme si v. Consiglio di Stato, sez. I, 09/02/2017, n. 321).